ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - versione 11/04/2023

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]

1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

  • o Valente Vincenzo, iscritto nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000334269 in data 15/03/2010 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Valente Assicurazioni snc, iscritta  nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000012673 in data 01/02/2007;
  • o Valente Vittorio, iscritto nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000608936 in data 07/09/2018 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Valente Assicurazioni snc, iscritta  nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000012673 in data 01/02/2007.

1.2 COLLABORATORE DI AGENTE (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

o Tirelli Giulio, iscritto nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000046496 in data 01/02/2007 in qualità di collaboratore della predetta Valente Assicurazioni snc;

o Di Palma Giovanni, iscritta nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000058504 in data 01/02/2007 in qualità di collaboratore della predetta Valente Assicurazioni snc;

o Murashkinseva Elvira, iscritta nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000310884 in data 30/06/2009 in qualità di collaboratore della predetta Valente Assicurazioni snc;

o Paolo Toni, iscritta nel RUI – Sezione E – N° iscrizione E000391704 in data 20/09/2011 in qualità di collaboratore della predetta Valente Assicurazioni snc;

Barrare se collaboratore accessorio:  o

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass.

1.4   Altre informazioni sull’Agenzia / sulla Subagenzia:

Sede legale: VIA VITRUVIO 42 – 20124 MILANO MI

Recapiti telefonici: 026693057

posta elettronica: info@valenteass.it

pec: valenteass@registerpec.it

Sito Internet: www.valenteass.it

Sezione II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

  1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora.
  2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
  3. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI

  1. L’intermediario non detiene [oppure: detiene; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese] una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
  2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera [oppure: è detentrice; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese]

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

  1. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
  2. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa.

Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

  • Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE - versione 11/04/2023

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

  1. o Valente Vincenzo, iscritto nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000334269 in data 15/03/2010 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Valente Assicurazioni snc, iscritta  nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000012673 in data 01/02/2007;
  • o Valente Vittorio, iscritto nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000608936 in data 07/09/2018 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Valente Assicurazioni snc, iscritta  nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000012673 in data 01/02/2007.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

  1. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
  2. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
  3. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
  4. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
  5. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
  6. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
  7. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

  1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
  2. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
  3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
  4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
  5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
  6. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice